Art. 1 (Denominazione)
- E' costituita un'Associazione per la promozione turistica e culturale,
nonche' per la promozione sociale denominata "Associazione PRO LOCO di Napoli", in seguito chiamata
"Associazione PRO LOCO" o "Pro Loco".
Art. 2 (Sede) - L'Associazione Pro Loco ha sede legale ed amministrativa nel Comune di Napoli alla via Centro Direzionale, Via G. Porzio n. 4 scala C, is. G1, piano 4, ma
potra' essere trasferita in altro luogo dal Consiglio Direttivo.
Art. 3 (Durata) - La durata dell'Associazione Pro
Loco e' illimitata.
Art. 4 (Oggetto sociale) - L'Associazione - che e' autonoma, apartitica e senza scopo di lucro
- ha come oggetto sociale:
a) la tutela, promozione e valorizzazione delle tradizioni popolari e delle risorse di interesse artistico e storico presenti sul territorio, compreso la realizzazione e/o la gestione di biblioteche e musei;
b) la tutela e valorizzazione della natura, dell'ambiente e del territorio;
c) la promozione e realizzazione di corsi di formazione professionale;
d) l'assistenza ai lavoratori, ai turisti, agli emigranti ed agli immigrati;
e) la vigilanza sul prodotto turistico;
f) lo svolgimento di attivita' di utilita' sociale e di
solidarieta' sia verso gli associati che verso terzi, finalizzate alla conoscenza ed agli scambi culturali.
Essa puo' aderire, con deliberazione del Consiglio Direttivo, ad altre associazioni e/o organismi con
finalita' similari e/o affini.
L'Associazione Pro Loco si propone, anche mediante l'uso di sistemi telematici e l'utilizo della rete Internet, di creare e migliorare le condizioni di sviluppo delle
attivita' turistiche e culturali, contribuendo alla migliore qualificazione tecnologica ed all'espansione dei rapporti economici, culturali e sociali.
L'Associazione Pro Loco opera altresi' in favore dei propri iscritti:
Art. 5 (Ambito) - L'Associazione svolge la propria
attivita' nell'ambito del territorio del Comune di Napoli ed adempie alle funzioni eventualmente demandate dalla Regione Campania, dall'Amministrazione Provinciale di Napoli, dal Comune di Napoli e dall'Ente Provinciale per il Turismo, anche attraverso l'istituzione di uffici di informazioni ed accoglienza turistica (I.A.T.).
Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione Pro Loco
potra':
a) predisporre programmi di sviluppo socio economico;
b) organizzare, in proprio o per conto del Comune e di altri organismi pubblici e privati, feste, spettacoli, convegni e manifestazioni culturali;
c) gestire ostelli, strutture turistiche, gastronomiche e ricettive;
d) promuovere iniziative tese alla ricerca ed alla divulgazione delle tradizioni popolari;
e) promuovere missioni e visite di studio e di lavoro di operatori e tecnici in Italia e nel mondo;
f) organizzare, anche mediante l'impiego di sistemi telematici e virtuali (Internet ed altri), mostre, fiere ed esposizioni per la diffusione dei prodotti locali nel mondo;
g) porre la propria struttura e la propria esperienza al servizio degli enti pubblici e privati;
h) svolgere attivita' editoriale ed ogni attivita' attinente e pertinente, mediante pubblicazioni di qualsiasi genere e la distribuzione anche per corrispondenza di libri, giornali, riviste, pubblicazioni in genere e materiale connesso ed affine;
i) effettuare campagne pubblicitarie e promozionali a favore proprio e dei propri soci,
nonche' di relazioni pubbliche, di ricerche qualitative e quantitative di mercato, ivi incluse le strategie di comunicazione e di strumenti atti a creare, modificare e/o migliorare un'immagine;
j) assumere incarichi per la preparazione e la realizzazione di campagne pubblicitarie, di conferenze, manifestazioni ed ogni altra
attivita' atta alla divulgazione di qualsiasi genere di iniziativa turistica, commerciale, industriale ed editoriale a favore dei propri soci;
k) promuovere e gestire corsi di formazione professionale con particolare riferimento alla progettazione integrata;
l) promuovere interscambi culturali, scientifici in Italia ed all'estero;
m) svolgere attivita' commerciale, in ottemperanza a quanto previsto dallo stesso D.Lgs. 460/97, adeguando eventualmente la relativa
contabilita' fiscale alle norme in vigore;
n) aderire ad organismi di categoria e ad altri con finalita' similari e che promuovono la cultura ed il turismo in Italia ed all'estero,
nonche' ad associazioni naturalistiche ed ambientalistiche;
o) esercitare attivita' turistiche, ricettive e di turismo sociale a favore dei propri associati, ai sensi dell'art. 10 della legge 17 maggio 1983 n. 217, ed in attuazione della direttiva n. 90/314/CEE, organizzando per i propri soci viaggi, vacanze e circuiti
"tutto compreso" ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 111,
nonche' ai sensi del comma 3 dell'art. 111 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e modificato dall'art. 5 del Dlg. 460/97;
p) assumere incarichi da enti pubblici e privati per la gestione di beni culturali, architettonici, ambientali, ecc.
q) promuovere il movimento turistico interno ed internazionale, ed in particolare modo quello a carattere sociale, culturale, educativo, sportivo e ricreativo, con la partecipazione a mostre e fiere in Italia ed all'estero;
r) sviluppare il turismo giovanile, promuovendo anche viaggi a scopo ricreativo ed istruttivo;
s) favorire l'istituzione di centri di vacanza, campeggi, colonie, ecc. che pratichino condizioni accessibili alle categorie meno agiate;
t) provvedere e concorrere a studi, di carattere generale e particolare, sul turismo sociale;
u) assumere ed assecondare ogni utile iniziativa per l'attuazione di
attivita' turistiche, sia in Italia che all'estero, per l'impiego del tempo libero dei cittadini, con particolare riguardo alle ferie annuali;
v) promuovere ed incrementare, con apposite forme, il risparmio organizzato per le vacanze ed il turismo per i propri soci, anche attraverso la formazione del credito e la emissione di Card per godere di benefici propri ed offerti da altre associazioni ed organizzazioni similari;
w) favorire i viaggi turistici in Italia di stranieri e di connazionali residenti all'estero, anche al fine di incrementare e sostenere il
"turismo di ritorno";
x) stipulare contratti, convenzioni, rappresentare gli associati, designare rappresentanti e delegati presso enti, istituti ed organismi pubblici e privati;
y) fornire l'assistenza ai lavoratori, ai turisti agli emigranti ed agli immigrati.
Art. 6 (Organi sociali) - Sono organi dell'Associazione Pro Loco:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
e) il Collegio dei Probiviri.
Art. 7 (I Soci) - I Soci sono Fondatori - Ordinari - Sostenitori e Onorari:
A. Sono Soci Fondatori coloro che hanno istituito inizialmente l'Associazione Pro Loco con atto pubblico;
B. Sono Soci Ordinari coloro che ne fanno richiesta e sono in regola col pagamento della quota sociale: l'adesione si intende effettuata per l'anno in cui viene richiesta, con scadenza al 31 dicembre;
C. Sono Soci Sostenitori gli organismi pubblici e privati ed i singoli cittadini che condividono le
finalita' e gli scopi della Pro Loco, e contribuiscono al suo funzionamento con contributi volontari.
Tali soci non assumono obblighi verso l'associazione e non hanno diritto al voto.
D. Possono aderire all'Associazione Pro Loco anche altre Associazioni o organismi pubblici e/o privati che ne condividono le
finalita';
E. Il Consiglio Direttivo, ad insindacabile giudizio, ha la
facolta' di nominare Soci Onorari persone che possono dare lustro all'Associazione per la loro esperienza e/o prestigio.
I Soci Fondatori, gli ex Presidenti ed i membri del Consiglio Direttivo non rieletti sono automaticamente considerati a tutti gli effetti
"Soci Onorari della Pro Loco".
Essi non hanno l'obbligo del pagamento della quota sociale e possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea, senza diritto al voto.
Art. 8 (Perdita dei diritti) - La qualifica di Soci si perde:
- per dimissioni, le quali tuttavia non esonerano il Socio dagli impegni assunti per tutto l'anno corrente;
- per espulsione, su decisione del Consiglio Direttivo, sentito il parere dei Probiviri, per gravi motivi, quali l'inosservanza alle deliberazioni degli Organi Statuari; per violazione alle norme del presente Statuto ed azioni arrecanti danni morali e/o materiali all'Associazione;
- per morosita', nel caso di mancato pagamento della quota associativa;
Art. 9 (Recesso) - I Soci possono recedere nei casi previsti dalla legge.
La dichiarazione di recesso deve essere indirizzata, con lettera raccomandata, al Consiglio Direttivo, con termine di preavviso di almeno tre mesi.
Art. 10 (L'Assemblea) - L'Assemblea e' costituita dai Soci Ordinari in regola con il pagamento della quota associativa.
L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalita' dei Soci e le sue deliberazioni, prese in
conformita' alla legge ed allo Statuto, impegnano gli stessi Soci.
L'Assemblea ha il compito di dare le direttive di carattere generale per il conseguimento degli scopi sociali.
Art. 11 - (Convocazione dell'Assemblea, Costituzione,
validita' e svolgimento) - L'Assemblea ordinaria e' convocata dal Presidente almeno due volte l'anno:
1) entro il 31 marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente;
2) entro il 30 ottobre per l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno successivo. Entro i successivi 10 giorni devono essere inviati i bilanci approvati - consuntivo e preventivo - all'EPT di Napoli.
Per le riunioni dell'Assemblea dovra' essere affissa nella sede sociale, almeno 15 giorni prima della data fissata, la lettere di convocazione ai soci, con l'indicazione dell'Ordine del Giorno.
Detto avviso dovra' essere inviato al Sindaco del Comune di Napoli per l'affissione all'Albo Pretorio, all'Ente Provinciale per il Turismo di Napoli - che
potra' inviare un proprio rappresentante - e al domicilio dei Soci ordinari per posta o telegramma o a mezzo fax.
In caso di urgenza l'avviso dovra' essere affisso nella sede almeno 7 (sette) giorni prima.
L'Assemblea dovra' essere convocata anche quando ne facciano esplicita richiesta i 2/3 (due terzi) dei soci Ordinari.
In caso di impedimento del Presidente la convocazione puo' essere fatta dal Vice Presidente.
L'avviso dovra' indicare la data, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione, che
dovra' essere effettuata almeno 4 (quattro) ore dopo la prima.
Partecipano di diritto all'Assemblea i Soci Fondatori, i membri del Consiglio Direttivo, i Soci Ordinari in regola con i versamenti.
Le Associazioni aderenti sono rappresentate dai rispettivi Presidenti o dai loro delegati.
L'Assemblea ordinaria e' validamente costituita in I convocazione, quando sono presenti la
meta' piu' uno dei Soci; in II convocazione con qualunque numero di soci intervenuti.
Le delibere sono approvate con la maggioranza dei voti espressi dalla
meta' piu' uno dei presenti.
L'Assemblea e' presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente.
Il Segretario, nominato all'inizio dei lavori dall'Assemblea, redige il verbale di seduta e lo sottoscrive insieme al Presidente.
L'Assemblea straordinaria e' validamente convocata con le stesse
modalita' che regolano la convocazione di quella ordinaria.
I Soci Sostenitori possono partecipare ai lavori dell'Assemblea, senza diritto al voto.
Art. 12 (Attribuzioni dell'Assemblea) - E' compito dell'Assemblea ordinaria:
a) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
b) stabilire le direttive di ordine generale per l'attuazione degli scopi dell'Associazione;
c) deliberare sulle relazioni ed i bilanci annuali presentati dal Consiglio Direttivo;
d) determinare la misura e le modalita' di esazione della quota sociale;
e) approvare il programma di attivita' predisposto dal Consiglio Direttivo;
f) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo e dal Presidente.
E' compito dell'Assemblea straordinaria:
a) deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, in merito alle modifiche dello Statuto;
b) deliberare in merito allo scioglimento dell'Associazione.
Art. 13 (Quota di ammissione e quota sociale) - Coloro che chiedono di aderire all'Associazione devono versare la quota di ammissione, se prevista, e la quota sociale stabilita dall'Assemblea.
Per gli organismi pubblici e privati e per eventuali casi particolari il Consiglio Direttivo
stabilira' di volta in volta la quota annua da versare.
I Soci potranno partecipare alle gite, viaggi, escursioni ed a tutte le iniziative promosse dall'Associazione, pagando la relativa quota di partecipazione.
Art. 14 (Obbligo dei Soci) - I Soci Ordinari sono obbligati al pagamento della quota di adesione e all'osservanza dell'Atto Costitutivo, dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.
I Soci Onorari ed i Soci Sostenitori sono esonerati dall'obbligo del versamento della quota sociale.
Art. 15 (Consiglio Direttivo) - La gestione dell'Associazione
e' affidata ad un Consiglio Direttivo composto da sette a nove membri eletti dall'assemblea, scelti tra i soci ordinari. Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni, ed i suoi membri sono rieleggibili.
Art. 16 (Poteri del Consiglio Direttivo) - Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere; elegge e nomina il Segretario che
puo' essere anche un dipendente o un esterno non socio.
Il Consiglio Direttivo e' convocato dal Presidente o dal Vice Presidente a norma dell'art. 11 comma 3 del presente statuto.
La convocazione ordinaria viene effettuata con raccomandata o con lettera notificata almeno 5 giorni prima dell'adunanza; quella urgente con telegramma da inviarsi almeno quarantotto ore prima.
Per la validita' dell'adunanza e' necessaria la presenza almeno della
meta' dei componenti piu' uno.
Il Consiglio delibera a maggioranza ed in caso di
parita' prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio, che e' organo deliberante, provvede:
1) alla formulazione del bilancio di previsione edel relativo programma di azione;
2) alla stesura dei conto consuntivi e delle relazioni sull'attivita' svolta;
3) studia i problemi locali;
4) esamina e delibera sulle proposte formulate per la soluzione dei problemi medesimi;
5) assume gli eventuali dipendenti dell'Associazione, determinandone le attribuzioni e gli assegni;
6) delibera sulle liti attive e passive;
7) provvede a tutte le incombenze della Pro Loco, senza limitazione alcuna.
Il Consiglio, pertanto, e' investito dai
piu' ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed ha la
facolta' di compiere tutti gli atti giudicati utili ed opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli riservati all'Assemblea; esamina le richieste di adesione di nuovi soci con giudizio inappellabile; predispone i Regolamenti e quanto altro necessario.
Il Consiglio Direttivo puo' invitare alle riunioni esperti, tecnici, organizzatori e privati per avere pareri e consigli su problematiche che interessano l'attivita' dell'Associazione.
Art. 17 (Il Presidente) - Il Presidente e' eletto dal Consiglio Direttivo nel proprio seno; rappresenta l'Associazione legalmente e ne assicura il corretto funzionamento e la gestione.
In caso di assenza o impedimento esercita le funzioni il Vice Presidente.
Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e provvede all'esecuzione delle rispettive deliberazioni.
Spetta inoltre al Presidente:
a) rappresentare l'Associazione in giudizio e davanti a terzi;
b) stipulare convenzioni e stabilire accordi deliberati dal Consiglio Direttivo;
c) firmare, impegnare, riscuotere, quietanzare in nome e per conto dell'Associazione;
d) prendere, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti occorrenti, con l'obbligo di approvazione del Consiglio Direttivo;
e) assumere e licenziare personale su conforme deliberazione del Consiglio Direttivo;
f) proporre al Consiglio Direttivo la riduzione della quota sociale nel caso di adesioni cumulative o concedere eventuali adesioni gratuite.
Art. 18 (Il Vice Presidente) - Il Vice Presidente e' eletto dal Consiglio Direttivo nel proprio seno ed esercita i poteri eventualmente delegati dal Presidente e quelli necessari in caso di sua assenza o impedimento.
Art. 19 (Il Segretario) - Il Segretario puo' essere persona estranea al Consiglio; cura l'attuazione delle delibere dello stesso e dell'Assemblea; ha il compito di provvedere alla gestione amministrativa dell'Associazione e supervisiona la
funzionalita' degli uffici e del personale.
Il suo mandato che si rinnova con quello del Consiglio Direttivo, puo' essere riconfermato.
Art. 20 (Il Tesoriere) - Il Tesoriere e' eletto dal Consiglio Direttivo nel proprio seno e, provvede all'amministrazione del patrimonio e della gestione dei fondi dell'Associazione sulla base delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo, esercitando i dovuti controlli amministrativi.
Il Tesoriere redige il bilancio consuntivo e predispone il bilancio preventivo secondo gli indirizzi del Consiglio Direttivo.
Egli inoltre e' responsabile della tenuta della contabilita' ed adempie, con firma congiunta a quella del Presidente, a tutte le operazioni amministrative e finanziarie presso enti e istituti bancari.
Le funzioni di Tesoriere possono essere delegate al Vice Presidente.
Art. 21 (Collegio dei Revisori dei Conti) - Il Collegio dei Revisori dei Conti viene nominato dall'Assemblea ed
e' composto da tre membri.
Il Collegio dei Revisori, che si rinnova con il Consiglio Direttivo, nomina tra imembri effettivi il Presidente.
I Revisori hanno il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente, in qualsiasi momento, la
contabilita' sociale.
Art. 22 (Collegio dei Probiviri) - Il Collegio dei Probiviri viene nominato dall'Assemblea ed
e' composto da tre membri.
Esso, che si rinnova con il Consiglio Direttivo, nomina tra i membri effettivi il Presidente.
Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere ogni controversia fra gli organi dell'Associazione ed i Soci, con particolare riguardo al rispetto delle
finalita' e delle norme contenute nel presente Statuto.
Le decisioni del Collegio sono inappellabili.
Art. 23 (Indennita' e Rimborso spese) - Tutte le cariche sociali sono ricoperte gratuitamente.
Ai componenti il Consiglio Direttivo ed ai Soci saranno rimborsate le spese sostenute per conto dell'Associazione, se espressamente incaricati.
Art. 24 (Fondo Comune) - Le donazioni, i contributi degli associati ed i beni acquisiti con i contributi degli associati costituiscono il fondo comune dell'Associazione.
I singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune,
ne' pretendere la quota in caso di recesso.
Art. 25 (Il Patrimonio) - L'Associazione ha una propria gestione autonoma.
Il patrimonio e' costituito:
a) dai beni di proprieta' dell'Associazione;
b) dai contributi degli associati;
c) dai proventi di manifestazioni, gestioni accessorie e, comunque, da
attivita' promosse dall'Associazione;
d) dai lasciti, donazioni, contributi, oblazioni, ed elargizioni di Enti ed Istituti pubblici e privati.
Nel caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio
sara' devoluto ad altra associazione avente finalita' analoga o a fini di pubblica
utilita', salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 26 ( Responsabilita' verso terzi) - Per le obbligazioni assunte dal Presidente, che rappresenta l'Associazione, i terzi possono fare valere i loro diritti solo sul fondo comune.
I soci ed i consiglieri rispondono personalmente e solidamente per gli obblighi assunti in nome e per conto dell'Associazione.
Art. 27 (Obbligo bilancio) - L'Associazione ha l'obbligo di predisporre il bilancio consuntivo delle
attivita' svolte ed il bilancio preventivo da sottoporre, entrambi, all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il primo quadrimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento.
L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Art. 28 (Dimissioni) - In caso di dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo provvede alla elezione del nuovo Presidente con le
modalita' previste dall'art. 16 comma 1 o in caso di dimissioni di almeno due terzi del Consiglio Direttivo, questo stesso decade.
Il Consigliere piu' anziano di eta' convoca l'Assemblea nei successivi 30 giorni per rieleggere gli organi.
Art. 29 (Cause di scioglimento) - L'Associazione si scioglie:
a) per l'impossibilita' di conseguire l'oggetto sociale;
b) per deliberazione dell'Assemblea presa con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli associati;
c) nei casi ammessi dalla legge;
Art. 30 (Norme generali) - La Pro Loco e' un'associazione culturale, turistica e di promozione sociale e, per quanto non previsto, si intende costituita ai sensi delle seguenti leggi:
- Legge regionale 9 novembre 1974 n. 61;
- D. Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997;
- Legge n. 383 del 7 dicembre 2000;
- Legge di riforma del turismo n. 135 del 29 marzo 2001.
Per quanto riguarda, in particolare, la legge n. 383/2000 sulla disciplina delle associazioni di promozione sociale, si precisa ulteriormente che:
a) la denominazione dell'Associazione e'
"Associazione Pro Loco di Napoli";
b) l'oggetto sociale e' quello riportato all'art. 4 del presente Statuto;
c) l'Associazione non ha scopo di lucro;
d) vige il divieto di ripartizione tra i soci di avanzi di amministrazione e l'obbligo del riutilizzo degli stessi per le
attivita' istituzionali successive;
e) vige, inoltre, il rispetto della democrazia interna;
f) sono fissati all'art. 7 del presente Statuto i criteri per l'ammissione ed esclusione dei soci;
g) e' previsto l'obbligo dei bilanci all'art. 27 del presente Statuto;
h) le modalita' di scioglimento dell'Associazione sono riportate all'art. 29, con obbligo, in caso di scioglimento, di devoluzione del patrimonio residuo a fini di
utilita' sociale.
L'Associazione gode di tutti i vantaggi derivanti da convenzioni, accordi e quant'altro stipulato dagli altri organismi cui
potra' aderire ed i Soci godranno dei benefici connessi.
La Pro Loco, ai sensi della predetta legge regionale n. 61/74, chiede di essere iscritta all'Albo o, in alternativa, all'Anagrafe regionale delle Associazioni Pro Loco e si impegna a trasmettere all'Ente Provinciale Turismo di Napoli, per la ratifica, le deliberazioni relative alle nomine del Presidente, dei componenti del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti e dei Probiviri.
Allo stesso Ente saranno, inoltre, trasmessi annualmente i bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione,
nonche' i programmi delle manifestazioni per gli opportuni coordinamenti.
Per quanto non previsto, si fa rinvio alle vigenti norme in materia.